Non si espropria la casa dove si abita

Almeno cosi pare ! ! !

Il cosiddetto decreto del “fare” ha alcune novità sulle “Disposizioni per la riscossione mediante ruolo” ed espropriazione immobiliare sul contribuente.

Occorre notare, ai sensi della normativa, che Equitalia  non potrà dare corso all’espropriazione se l’ immobile è l’unico di proprietà del debitore, con alcune esclusioni (abitazioni di lusso, fabbricati categorie cat. A/8 e A/9), è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede; nei casi diversi da quello appena descritto, si potrà procedere, invece, all’espropriazione immobiliare ma solo se l’importo complessivo del credito nei confronti del Fisco superi le 120mila euro.

Comunque, Equitalia ha il potere di iscrivere ipoteca su questo immobile se il credito a ruolo supera le 20 mila euro.

Equitalia può però continuare ad intervenire nei pignoramenti promossi dai creditori di diritto comune per i quali divieto di esproprio non è operante.

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